Informativa Precontrattuale
Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni su Studio Festa & Associati SCF (d’ora innanzi “la Società”) e sui servizi da essa svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
La Società è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA
Denominazione: Studio Festa & Associati SCF srl
P.IVA e C.F.: 04177161207
Sede legale: Via Parigi 9, 40121 Bologna
Sito web: www.sf-associati.it
E-mail: info@sf-associati.it
PEC: info@pec.sfaconsulenza.it
Iscritta con delibera n. 2499 del 27/6/2024 nella sezione SCF dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
Nominativo del consulente finanziario autonomo che svolgerà Il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto di nome società:
2. LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da essa documenti e informazioni in lingua italiana.
3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche della informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche alla Società dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede della Società ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle raccomandazioni da parte della Società e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:
⎕ posta (lettera raccomandata A/R)
⎕ consegna a mano
⎕ piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente
⎕ posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ posta elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ fax
4. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58
Si dichiara che Studio Festa & Associati è iscritta nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 Ter del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera del 27/6/2024 n. 2499.
Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF, Via Tomacelli 146, 00186 Roma.
5. RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
La Società invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente la composizione e l’andamento del Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari la Società ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:
- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti comprese le sue preferenze di sostenibilità;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Società, inclusi i dirigenti, i dipendenti e i Consulenti Finanziari Autonomi o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Società al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.
La Società ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
Il Cliente può richiedere alla Società ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati
7. ATTIVITA’ PRESTATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La Società svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”
In particolare, il servizio prestato dalla Società ha per oggetto:
d) L’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;
e) L’eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente ;
f) La valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio
Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione
C, del TUF
a) Valori mobiliari.
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
La SCF si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui al n. 3 e n. 5 dell’Allegato 1, sezione B, del TUF.
Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
In merito ad eventuali ulteriori attività professionali svolte dalla SCF, si precisa che non sono oggetto della vigilanza della Consob nè dell’Organismo.
La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali.
Nello svolgimento dell’attività la Società non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.
Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.
Il Servizio può essere erogato anche in luogo diverso dalla sede legale della Società avvalendosi di Consulenti Finanziari Autonomi.
La Società non è autorizzata ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare alla Società una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.
In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che la Società dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto, la Società si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del Consulente per i servizi prestati al Cliente; alla Società è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
La Società è tenuta, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
Nella prestazione del servizio di consulenza la Società non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Il Cliente e la Società possono eventualmente concordare che la Società abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente alla Società le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del consulente e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.
8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti la Società fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare, la Società verifica che l’operazione raccomandata:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
La Società effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.
La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dalla Società, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:
- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
- le sue preferenze di sostenibilità.
Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le suddette informazioni consentono alla Società di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite, alle sue preferenze di sostenibilità; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.
Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
La Società è tenuta ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.
9. INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Società integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che la consulenza svolta dalla Società riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
10. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DALLA SOCIETA’
La Società presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:
• Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
• Consulenza per l’individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare
• Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
• Consulenza per la pianificazione successoria familiare
Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.
Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.
Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.
10. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello svolgimento del servizio di consulenza la Società) non è orientata su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.
La Società non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.​​​​